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Nuovo DPCM: stop al padel nelle regioni ad alto rischio

Nuovo DPCM: stop al padel nelle regioni ad alto rischio

Con il nuovo DPCM firmato dal premier Giuseppe Conte e che entrerà in vigore da venerdì 5 novembre e che sarà valido sino al 3 dicembre, si fermerà il padel nelle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di alto rischio.

Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta rientrano nelle zone rosse (ad alto rischio), Puglia e Sicilia vengono inserite in quella arancione (intermedio) e tutte le altre in quella gialla (con criticità moderata), cioè Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano.

Oltre al coprifuoco dalle 22 alle 5, sarà vietato entrare e uscire dai territori dichiarati “zona arancione”, se non per «comprovate esigenze» da dichiarare sempre con l’autocertificazione. Il divieto riguarda anche gli spostamenti tra Comuni all’interno della zona arancione. I circoli sportivi nelle zone arancioni rimarranno aperti.

Nelle zone rosse sarà vietato giocare a padel, anche all’aperto, ed anche per chi è in possesso di tessera FIT.

Questo quanto scritto nel testo (via MrPadelPaddle).

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (stralcio lettere e) ; f) )

3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio,
per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;. ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l‘attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

Art. 1-ter

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID19:; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato. 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione……

…….4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: …….
……d) tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

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